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Autore
Partenza, Italo

Titolo
caSS. civ., III sez., 23 febbraio 2021, n. 4786, con nota di commento di italo Partenza, L’assicuratore deve pagare le spese di difesa dell’assicurato che l’ha chiamato in garanzia: l’ennesimo memorandum della Suprema Corte ai giudici di merito.
Periodico
Responsabilità medica
Anno: 2021 - Fascicolo: 3 - Pagina iniziale: 289 - Pagina finale: 294

La pronuncia stigmatizza l’errore di diritto talora ricorrente nella casistica giudiziale di merito in virtù del quale il giudice adito, allorché respinga le pretese attoree, ometta di pronunciarsi sulle spese di difesa chieste dall’assicurato al suo assicuratore chiamato in causa. Tale indebita prassi deriva dalla incomprensione che l’obbligo indennitario dell’assicuratore di R.C. si sostanzia anche nella difesa dell’assicurato e non soltanto nel pagamento dell’indennizzo



SICI: 2532-7607(2021)3<289:CCIS2F>2.0.ZU;2-7

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