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Autore
PIRONE, PASQUALE

Titolo
Il decreto ingiuntivo non definitivo alla prova del sopravvenuto fallimento del debitore-ingiunto ([Nota a sentena], I Cassazione Civile, sez. VI, 3 settembre 2018, n. 21583; II Cassazione Civile, sez. VI, 14 novembre 2018, n. 29243)
Periodico
Il diritto fallimentare e delle società commerciali
Anno: 2020 - Volume: 95 - Fascicolo: 2 - Pagina iniziale: 406 - Pagina finale: 425 - Parte: 2

Da sempre la giurisprudenza di legittimità e quella prevalente di merito sono ferme nel predicare l'inopponibilità alla massa fallimentare del decreto ingiuntivo non ancora passato in giudicato alla data della dichiarazione di fallimento del debitore-ingiunto. Nelle due ordinanze in commento, la Suprema Corte ha aderito a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il decreto ingiuntivo non già vistato a norma dell'art. 647 c.p.c. nel giorno dell'apertura della procedura è privo di ogni efficacia nei confronti dei creditori concorsuali. Né al credito da esso portato sarebbe applicabile la fattispecie di cui all'art. 96, comma 2, n. 3, L. Fall. dell'ammissione al passivo con riserva, contemplata dal legislatore per le sole sentenze sorprese dalla dichiarazione di fallimento del debitore prima di aver acquistato l'autorità del giudicato. Ad avviso della giurisprudenza, all'i­nopponibilità alla massa fallimentare del decreto ingiuntivo non definitivo conseguirebbe altresì l'inop­ponibilità dell'ipoteca giudiziale anteriormente iscritta in forza della sua provvisoria esecutività. Trattasi quest'ultimo di un orientamento che meriterebbe di essere rimeditato per le ragioni che saranno appresso illustrate. Italian jurisprudence has always been affirming the unenforceability against the mass of creditors of a judicial injunction which has not yet become final upon the initiation of the bankruptcy proceeding. In the two pronunciations under scrutiny, Italian Supreme Court is called to assess whether the expiry of the deadline to oppose the judicial injunction suffices for it to become final and thus enforceable against the creditors of the bankrupt party. Also, the Court has to determine whether art. 96, paragraph 2, number 3 of the Italian bankruptcy law is applicable to a judicial injunction which has not yet become res judicata on the date of the opening of the bankruptcy proceeding. Finally, judges of last resort are called to clarify the effectiveness in the framework of the bankruptcy proceeding of a mortgage exactly on the basis of that judicial injunction raised. This paper aims at examining each of the aforementioned issues and criticising the solution given by the Court to the one concerning the effectiveness of the judicial mortgage.



SICI: 0391-5239(2020)95:2<406:IDINDA>2.0.ZU;2-X

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