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Autore
Franco, Amedeo

Titolo
Confessioni religiose senza intesa e discriminazioni legislative.
Periodico
Diritto e società
Anno: 1991 - Fascicolo: 2 - Pagina iniziale: 183 - Pagina finale: 226 - Parte: SAGGI

Vengono esaminate una serie di leggi ( soprattutto) regionali che discrimino tra confessioni religiose diverse dalla cattolica che hanno stipulato un'intesa e confessioni senza intesa, da un lato, considerando opere di urbanizzazione secondaria le attrezzature religiose delle sole confessioni date di intesa e prevedendo solo per esse una riserva di aree ed una particolar procedura per la loro localizzazione e ripartizione, e , dall'altro , dispendendo contributi e finanziamento soltanto per tali opere. Le norme della prima categoria appaiono innanzitutto in contrasto con il principio di uguale e libertà religiosa, in quanto determinano, per le confessioni prive di intesa, quanto meno una maggiore difficoltà ad aprire edifici di culto in luoghi adeguati e quindi incidono negativamente sulla libertà di esercizio pubblico del culto. Esse appaiono pipo intrinsecamente irrazionali , perché la mancata considerazione delle attrezzature delle confessioni senza intesa ( le quali conservano un uguale diritto di aprire templi) non permetti di raggiungere il fine dichiarato di assicurare un razionale rapport tra insediamenti abitativi e servizi religiosi. Qualora poi avessero anche il fine di impedire o rendere più difficoltosa, per questa confessioni, l'apertura di adeguati edifici di culto , sarebbe ravvisabile anche l'eccesso di potere legislativo e l'incompetenza regionale. Sembrano violare l'art.8, prima comma, Cost. anche le norme che prevedono finanziamenti per gli edifici di culto, perché anch'esse convincono sul diritto di esercitare in pubblico il culto e perché comunque favoriscono la capacità di espansione e di proselitismo di alcune confessioni costante. Queste norme appaiono inoltre in contrasto con il principio supremo di laicità dello Stato, il quale sembra imporre che eventuali contributi economici pubblici siano concessi a tute le confessioni. Le norme esaminate sembrano violare anche il principio di eguaglianza. La mancata stipulazione dell'intesa , invero, non giustifica, razionalmente il trattamento di sfavore, da un lato, perché non ha a nulla che vedere col diritto di aprire templi, e dell'altro perché non può , di per sé , attribuire alla confessione una connotazione negativa. La categoria delle confessioni senza intesa, infatti , non è omogenea e comunque un giudizio negativo ( comprensibile tutt'al più nel caso di rifiuto dell'intesa per diretto dei requisiti necessari ) sarebbe ingiustificato nel caso di mancata richiesta dell'intesa o di non raggiungimento dell'accordo o di comportamento inerte e non significato del Governo. Si accenna quindi al problema dell'opportunità di una qualificazione legislativa delle confessioni religiose. Razionalmente e sarebbe preferibile evitarla perché essa esula dai compiti di un Stato moderno e sarebbe comunque in contrasto col principio dell'eguale libertà di culto. Semmai la legge potrebbe limitarsi prevedere l'istituito della presa d'atto dell'esistenza della confessione, quale ce essa sa. Tuttavia , una legge che indicasse, in via generale, le caratteristiche delle connessioni religiose e la procedura per atterrale non sembrerebbe in contrasto con l'art.8 , terzo comma, Cost. In mancanza di una normativa generale, ogni regime giuridico di favore deve ritenersi applicabile a tutte le confessioni operativi nell'ordinamento i forza dell'art.8 Cost., anche se prive della personalità giuridica , Le singole leggi di favore porrebbero comunque limitare la loro applicabilità solo ad alcune confessioni, sempre però a condizione che on sia volto il principio dell'ugual libertà di culto e che il criterio descrittivo adottato sia razionale rispetto al fine perseguito. Si osserva infine che le norme regionali in esame appaiono altresì violare l'art. 117 Cost., sia perché incidono sulla materia del fenomeno religioso(n che non è di competenza regionale) sia perché disattendono il principio fondamentale della legislazione statale in materia urbanistica, secondo ci sono opere di urbanizzazione secondaria gli edifici di culto di tute le confessioni. Sembra anche ravvisabile un'altra violazione del principio di eguaglianza perché non sussistono particolari esigenze delle popolazioni interessate che giustifico , soltanto in quelle regioni, il trattamento di sfavore per le confessioni senza intesa, Si concluse rilevando che una declaratoria id incostituzionalità , per le norme della prima categoria, dovrebbe necessariamente colpire la mancata applicabilità della disciplina delle confessioni senza intesa, mentre, per le norme che prevedono contributi economici, potrebbe riguardare anche la stessa concessione dei contributi ad altre confessioni.



SICI: 0391-7428(1991)2<183:CRSIED>2.0.ZU;2-N

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