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Autore
Mazziotti di Celso, Manlio

Titolo
L'attuazione nell'ordinamento italiano della decisione-quadro n. 2002/584 GAI sul mandato di arresto europeo
Periodico
Diritto e società
Anno: 2006 - Fascicolo: 2 - Pagina iniziale: 172 - Pagina finale: 198

L'autore esamina innanzitutto i problemi che pone la decisione - quadro n.2000/ 584 GAI riguardante il mandato di arresto europeo, per l'attuazione della quale è stata emanata la legge italiana 22 aprile 2005 n.69.A suo avviso il modo come la decisione è stata formulata non corrisponde al modello prefigurato dall'art. 34b del trattato istitutivo della Unione Europea, perché essa non ha come fine il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri , ma presuppone che esse siano già ravvicinate cioè affini, e ,sulla base di questa presunta affinità , istituisce il manato di arresto europeo per ottenere la libera circolazione della decisioni giudiziarie in materia penale entro l'Unione. Il modo poi come questa materia è regolata suscita seri problemi , principalmente perché, per numerosi reati, la decisione - quadro esiste che gli Stati membri dell'Unione procedano alla consegna della persona oggetto di un mandato di arresto europeo anche indipendentemente dal requisito della doppia incriminazione , che è tradizionale nel procedimento di estradizione , il che può produrre pericolose violazioni del principio diseguaglianza , tanto più che i reati, taluni dei quali assai gravi, relativamente ai quali la doppia incriminazione non viene richiesta, sono indicati nella decisione-quadro in modo sommario e generico. La legge italiana, emanata dopo un'ampia discussione parlamentare fra rappresentanti dell'opposizione , favorevoli a una puntuale esecuzione della decisione-quadro ,e il governo, sostenuto dalla maggioranza , mirante invece a salvaguardare al massimo i principi costituzionali sul giusto processo e in particolare le garanzie a favore della persona richiesta, presenta indubbiamente un'interpretazione restrittiva degli obblighi derivanti dalla decisione - quadro. Per quanto concerne in particolare il problema della deroga al principio della doppia incriminazione, la legge dichiara bensì di accettarla, ma come eccezione al principio anzidetto e solo per i fatti che la legge stessa elenca ( art.8) e che corrispondono in massima, ma con precisazioni e caratteristiche tratte sovente dalla nostra legislazione penale, a quelli per i quali la decisione-quadro esclude l'applicazione del principio stesso. L'autore approva su questo punto , come su altri - per esempio su talune ipotesi di rifiuto della consegna nn previste della decisione quadro - la legge, mentre su altri ancora ritiene che le cautele che essa dispone rendano esternamente difficile, se non impossibile, o dipende da contestabili poteri discrezionali del giudice, l'attuazione relativamente all'Italia , del sistema delibera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale.



SICI: 0391-7428(2006)2<172:LNIDDN>2.0.ZU;2-H

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