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Autore
Panzera, Claudio

Titolo
legislatore, giudici e Corte Costituzionale di fronte al diritto alla salute (verso un inedito 'circuito' di produzione normativa?)
Periodico
Diritto e società
Anno: 2004 - Fascicolo: 3 - Pagina iniziale: 309 - Pagina finale: 388

L'elemento di maggiore novità nello studio del " diritto alla salute" - come situazione giuridica " multiforme" , a metà strada fra i classici diritti di libertà e i diritto sociali - è dato dalla prospettiva che si assume nel guardare alla sua evoluzione alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale. Alla necessaria interpositio legis, infatti, si accompagna il controllo operato dai giudici, i quali , confrontata la normativa con la Costituzione, spesso instaurano un loro giudizio - inadatto alla realtà dei casi concreti. La Corte costituzionale si trova, in tale quadro, a dirimere non solo i dubi di costituzionalità , ma anche lo scontro fra i due " contendenti" , come un vero e proprio arbitro, coerentemente, peraltro, alla sua funzione d " custodia" e " garanzia" costituzionale. Da questa prospettiva " istituzionale" , si rivaluta il ruolo dei singoli soggetti coinvolti e , di riflesso, la natura complessa del diritto alla salute, prezioso punto di osservazione delle dinamiche di forza considerate. Alla " multidimensionalità" della situazione giuridica protetta dall'art.32 Cost., segue l'opportunità di un'analisi della copiosa giurisprudenza in materia - ma limitatamente alle sole decisioni rese nei giudizi in via incidentale. ripartita in tre aree o macro-settori , assumendo il diritto alla salute rispettivamente nell'accezione di : I) integrità psico-fisica , II) diritto alle cure e III) salute pubblica. Dalla lunga disamina giurisprudenziale emergono numerosi e interessanti dati ai fini ricostruttivi. Anzitutto, sul piano della natura del diritto in esame. Le pressioni costanti dei giudici remittenti non riescono sempre " sfondare la porta" della dichiarazione d'incostituzionalità: se questo accade con una certa prevedibilità quando i profili della questione insistono sulla " irragionevolezza" della disciplina o sull'incomprimibilità del " contenuto essenziale" del diritto, viceversa le " mura" della legge restano in piedi- nel giudizio della Corte- quando , mediante la questione, il giudice vorrebbe sostanzialmente stravolgete l'impianto della materia, innestando in essa tronconi del tutto inconferenti. Ciò, si badi, anche se la situazione che ha generato la q.l.c. è meritevole di considerazione da parte dell'ordinamento. Tale ultima circostanza potrebbe indurre a parlare, a conti fatti, di una ragionevolezza anche.. dei diritto ovvero delle pretese avanzate contro la legge tramite il giudice. In quest'ottica , riceva una nuova luce pure il richiamo alla dottrina dei " diritti condizionati". Degno di nota è altresì il legame fra le due componenti ( o " anime") del diritto alla salute : la dimensione strettamente individuale , e quella più propriamente collettiva. Un legame " a doppio filo" che - come evidenzia chiaramente la vicenda dei danni da vaccinazione obbligatoria - si tesse grazie all'operare del "principio di solidarietà " ex art.2.Cost. in una come nell'altra direzione ( dal singolo alla società e da questa e quello). Ma l'aspetto certamente più interessante si coglie sul piano dei rapporti istituzionali fra gli organi coinvolti. Difatti, accade talvolta che la specifica denuncia di eccessiva " rigidità" della norma avanzata del giudice trovi la Corte disposta all'accoglimento. In questo caso, il principio costituzionale invocato giustifica una rimodulazione della struttura della norma che inserisca, accanto alla regola, anche la sua eccezione. l'effetto è veramente sorprendente : mediante tali nuove additive di principio , in sostanzia, il canale " Corte - giudice " si trasforma in un gioco di squadra che corregge, integra e completa il lavoro del legislatore, consegnando alla fine al caso da decidere una norma addirittura opposta a quella inizialmente prevista! Una " correzione... in corso d'opera" che richiama alla lontana la prassi dei decreti legislativi integrativi e correttivi e che, e forse ,lascia intravedere un insolito quanto inedito " circuito di produzione normativa" ( legislatore-giudici-Corte-giudici) alternativo al solo Parlamento ( o Parlamento- Governo) ,e che sfrutta la poca fantasia - e l'inerzia - del legislatore, l'audacia dei giudici e la creatività della Consulta. Da ultimo, si ha una riprova di quando inizialmente assunto. Ovvero , in corrispondenza dei singoli casi, la Corte stringe una sorte di " alleanza" ora con il legislatore ora con il giudice, a difesa del sistema esistente a viceversa a sua modifica. Il carattere imparziale dell'organo di fantasia , tuttavia, è confermato dalla naturale variabilità di tali alleanze, mutevoli in relazione agli esiti dei giudizi, ma sempre orientate- ecco l'altra denotazione : la stabilità dettata dalla fedeltà dalla propria vocazione- alla protezione dei superiori valori costituzionali.



SICI: 0391-7428(2004)3<309:LGECCD>2.0.ZU;2-F

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