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Autore
Domenichelli, Vittorio

Titolo
Responsabilità amministrative e giurisdizione (le confuse linee di confine fra le giurisdizioni).
Periodico
Diritto e società
Anno: 2003 - Fascicolo: 3 - Pagina iniziale: 305 - Pagina finale: 316

La responsabilità amministrativa è un tema fondamentale perché nel controllo giudiziario delle responsabilità dell'amministrazione e si confortano due poteri dello Stato: l'uno , quello giudiziario, sempre più forte; l'altro, , quello amministrativo, sempre più debole, Anzi, il potere dell'amministrazione è reso più debole proprio dalla pluralità delle giurisdizioni che conosco le diverse responsabilità amministrative secondo diversi schemi, diversi procedimenti e processi. Se il controllo penale dell'amministrazione è fisiologico, quando si riferisce ad alcune fattispecie di comportamento che il legislatore ritiene particolarmente rilevanti, diventa patologico quando viene strumentalizzato per finalità individuali o diparte o quando consente al Giudice di intromettersi nelle scelte discrezionali amministrative, nelle valutazione degli interessi pubblici che è il proprium dell'amministrazione. Quanto ai rapporti fra il giudice civile e il giudice amministrativo, la riforma del 1998- 2000 ha di molto potenziato il ruolo della giurisdizione amministrativa a discapito di quella ordinaria, da un lato ampliando i confini (esterni) della prima, mediante l'attribuzione di molte e ampie materie alla giurisdizione amministrativa esclusiva:; dall'atro arricchendo internamente il giudice amministrativo ,dotandolo dei poteri di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno , in qualsiasi controversia. L'innesto di un generalizzato potere risarcitorio nella giurisdizione amministrativa ha esasperato la concorrenza con il giudice ordinario perché attrae nel giudice amministrativo l gran parte elle azioni risarcitorie che sarebbero " naturalmente" spettate al giudice ordinario, il quale viene cosi relegato all'angolo nel controllo dell'amministrazione pubblica. Di qui una certa opera " contenitiva" della S.C. che - anziché raccogliere i suggerimenti più radicali di una certa dottrina secondo cui la nuova giurisdizione risarcitoria sarebbe limitata ai diritti consequenziali all'annullamento di un atto - sembra operare piuttosto a difesa di alcuni territori di confine: ricavando la propria giurisdizione in fattispecie( edilizia residenziale pubblica, vincoli espropriativi, sanzioni edilizie) scorporate un pò artificiosamente da materie senz'altro assegnate dal legislatore al giudice amministrativo. Mentre simili operazioni di ridimensionamento della supremazia del giudice amministrativo rispondo più ad una logica di potere o ad un pregiudizio ( che il giudice amministrativo non sia capace di conoscere il danno), più comprensibili sono le perplessità o le resistenze nelle questioni di giurisdizione relative agli atti delle autorità indipendenti o ai danni alla persona derivanti dall'attività amministrativa, pur quando la controversia sull'attività sia attribuita al giudice amministrativo. Quanto alla responsabilità erariale , anche il giudice contabile sembra operare per espandere le aree della propria giurisdizione , ad esempio al nuovo settore delle società a partecipazione pubblica, che vengono così innaturalmente sottoposte ad una duplicità di controlli ( di tipo societario - comunale e di tipo amministrativo) . Rimane ancora momento definitivo, invece, il margine residuo per azioni civilistiche di danno su autonomia iniziata delle amministrazioni di fronte all'esculisvitià dell'azione erariale propria del procuratore della Corte dei conti.



SICI: 0391-7428(2003)3<305:RAEG(C>2.0.ZU;2-#

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