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Autore
Cavallari, Dario

Titolo
Considerazioni sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale: una nozione ampia risolve le strettorie derivanti dalla sua incidentalità.
Periodico
Diritto e società
Anno: 2002 - Fascicolo: 4 - Pagina iniziale: 469 - Pagina finale: 515

L'A. affronta il problema dei rapporti esistenti fra il giudizio di legittimità costituzionale ed il giudizio a quo. in primo luogo,esamina il concetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale e cerca di fornire una definizione unitaria dopo avere considerato le varie tesi esistenti in dottrina sull'argomento. In secondo luogo, si occupa della presenza nel nostro ordinamento di alcune disposizioni di legge, che apparentemente ,sembrano sottrarsi al controllo della Corte costituzionale e tenta di risolvere la relativa questione accogliendo una specifica definizione di rilevanza. Per individuare la nozione di rilevanza accolta in Italia cerca di capire, analizzando le posizioni della dottrina sull'argomento , quale sia il modello e , dunque, la funzione del sindacato di legittimità costituzionale nel nostro paese. Sopratutto, contrappone un modello astratto , caratterizzato dalla protezione dell'interesse oggettivo alla applicazione della Costituzione, ad uno concerto che mira sulla cura degli interessi specifici delle parti del giudizio principale. Sul punto, evidenzia come trovi accoglimento , nel primo caso , una nozione di rilevanza lata, nel secondo una ristretta. La conclusione cui giugno è che il processo costituzionale è un ibrido, vale a dire una sintesi fra il bisogno di garantire le aspettative concrete degli individui ( iura ) e la necessità di proteggere le norme ed i valori costituzionali ( lex). Ne consegue che, proprio in virtù dell'esistenza di tale doppia anima nel giudizio di legittimità costituzionale , la giurisprudenza del giudice delle leggi in materia di verifica del requisito della rilevanza delle questioni di volta in volta sollevate ha subito molti cambiamenti. Dopo avere elencato le posizioni di giurisprudenza e dottrina sull'argomento ed avere evidenziato che la Corte costituzionale oggi ha una nozione ristretta di rilevanza da intendere in senso concreto, l'Autore fa presente che una soluzione del problema può discendere solo dalla definizione del grado di autonomia del giudizio costituzionale rispetto a quello a quo. Se si reputa che i due giudizi sono autonomi , inevitabilmente si dovrà aderire ad una nozione ampia di rilevanza, come potenziale applicabilità della legge impugnata nel giudizio a quo, nel caso contrario la rilevanza andrà vista in maniera più concreta. L'Autore ritiene preferibile la teoria autonomista e, così, propone una definizione ampia di rilevanza, da intendere in senso solo soggettivo, senza concordare con chi vorrebbe prescinderne. Conclude, quindi, che la Corte costituzionale non deve curarsi dello stato di giudizio a quo, ma solo limitarsi ad esaminare le risultanze dell'ordinanza di remissione per valutare la congruità e la ragionevolezza della motivazione, senza sostituire al sindacato sulla rivelanza compiuto dal giudice remittente il proprio. L'Autore passa, quindi, all'esame del problema dell'individuazione delle norme del nostro ordinamento che tendono a sottrarsi al sindacato di legittimità costituzionale per carenza della rilevanza della relativa questione. La soluzione prospettata, a seguito dell'analisi delle norme in questione, è che il solo rimedio di carattere generale ( a parte altri strumenti più settoriali, come la disapplicazione della legge potenzialmente illegittima) a tale situazione è proprio l'accoglimento di una nozione ampia di rilevanza da valutare in maniera prognostica.



SICI: 0391-7428(2002)4<469:CSRDQD>2.0.ZU;2-E

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