Autore: De Luca, Nicola
Titolo: App.. Milano, 26 maggio 2023, con nota di commento di Nicola de Luca, Sulla ripartizione verticale del rischio tra assicuratori (a proposito della c.d. clausola a secondo rischio).
Periodico: Responsabilità medica
Anno: 2023 - Fascicolo: 3 - Pagina iniziale: 341 - Pagina finale: 350

La sentenza della Corte di Appello di Milano ribadisce i principi già affermati in materia di clausola a secondo rischio, e cioè che la stessa può riguardare solo il medesimo rischio già coperto con altra polizza. Tale non è il rischio di diminuzione patrimoniale della struttura sanitaria rispetto a quello del medico. La nota è adesiva, ma coglie l’occasione per proporre ulteriori considerazioni sulla clausola di copertura a secondo rischio. In particolare, si sottolinea come la stessa possa operare solo in relazione ad un primo rischio ben identificato e, comunque, senza poter escludere la copertura della responsabilità solidale in relazione ad altri coobbligati. Inoltre, la pattuizione a secondo rischio non può avere l’effetto di sottrarre l’assicuratore al regime di legge funzionale a garantire l’assicurato dal rischio di insolvenza (non solo dei coobbligati ma anche) di uno degli assicuratori, chiaramente espresso all’art. 1910, comma 4°, c.c. e costituente ragion pratica della pluralità di assicurazioni. Per potersi sottrarre a tale rischio occorre che la polizza definita a secondo rischio sia espressamente assistita da una SIR o franchigia, corrispondente al primo rischio, e che risulti l’adeguatezza della polizza alla copertura in concreto dei rischi dell’assicurato.




SICI: 2532-7607(2023)3<341:AM2M2C>2.0.ZU;2-2

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