Autore: Boggio, Luca
Titolo: Residenza abituale e COMI delle persone fisiche: prima applicazione del regolamento UE n. 848/2015 in materia di sovraindebitamento del debitore civile = Habitual residence and natural persons’ COMI: the first ruling on the EU regulation no. 848/2015 in the field of civil debtor over indebtness
Periodico: Il diritto fallimentare e delle società commerciali
Anno: 2023 - Volume: 98 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 104 - Pagina finale: 117 - Parte: 2

La cd rifusione del Regolamento UE n . 848/2015 ha condotto, oltre al resto, all’inclusione delle procedure di sovraindebitamento previste dalla legislazione italiana tra quelle assoggettate alla disciplina di riconoscimento e coordinamento su tutto il tentorio dell'Unione Europea. Cardine dell'assegnazione del ruolo di procedura principale ai sensi dell'art. 3 Reg. cit. è l’individuazione del centro degli interessi principali del debitore (c.d. COMI), che il legislatore UE ha inteso agevolare attraverso un sistema di presunzioni semplici e quindi rendere più prevedibile nell'interesse del terzi. La Corte di Giustizia, per la prima volta, si pronuncia sull'idoneità della titolarità della proprietà di un immobile in un altro Stato membro quale elemento sufficiente ad escludere l'applicazione della presunzione di coincidenza del COMI con il luogo di residenza della persona fisica che non eserciti attività commerciale a professionale. La sentenza, sebbene chiamata a statuire appunto per la prima volta sul tema, risolve la questione pregiudiziale rifacendosi ai precedenti in materia societaria e, pertanto, instaurando una linea di continuità, che conferisce maggiore stabilità alla soluzione e che fa emergere un approccio suscettibile di essere riproposto a fronte di oltre questioni interpretative sul tema del COMI delle persone fisiche. Per quanto si tratti di una decisione riferita al Regolamento UE n. 848/2015, l'impostazione adottata dalla Corte dovrebbe ritenersi fondamentale anche per la futura applicazione dell'art . 27 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. The so-called Recast of EU Regulation no. 848/2015 carried, among others, to the inclusion of over-indebtness proceedings established by the Italian laws between those subject to the recognition and coordination regime within European Union territories. The identification of the place where is the centre of main interests (the so - called COMI) plays a key role to recognize the rank of main proceeding under Art. 3 and the EU legislature mode that identification easier by several pre-sumptions and therefore, more predictable for thirds parties. The Court of Justice , for the first time, ruled on the relevance of the ownership of a real estate in another member State such as a factor able to exclude the applicability of the presumption according to which the COMI should be located where a natural person, non-trader or non - professional, has his / her residence. The judgment, even if the first one on this topic resolves the question referred for a preliminary ruling on the grounds of the previous judgments in the field of company law and, for this, establishes a strong connection with the Court jurisprudence, improving the stability to implemented principles. The same approach could be adopted in the future to deal with other questions related to the natural person COMI. Notwithstanding the ruling refers to EU Regulation no. 848/2015, the Court approach should fundamental also for the interpretation of Art. 27 of the Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.




SICI: 0391-5239(2023)98:1<104:RAECDP>2.0.ZU;2-J

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