Autore: Mauro, Michele
Titolo: Sulla fiscalità differita per riporto delle perdite tra verità 'legale' e verità 'convenzionale' del bilancio di esercizio ([Commento a], Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di imprese, 7 febbraio 2020; Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di imprese, 21 aprle 2020)
Periodico: Il diritto fallimentare e delle società commerciali
Anno: 2021 - Volume: 96 - Fascicolo: 3/4 - Pagina iniziale: 843 - Pagina finale: 862 - Parte: 2

L'esistenza di perdite fiscali riportabili in futuro, dal punto di vista civilistico e della prassi aziendale, può tradursi nell'iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate soltanto in presenza di determinati presupposti stabiliti dai principi contabili nazionali, tra cui, in particolare, la ragionevole certezza che la perdita fiscale venga assorbita da redditi futuri imponibili. Tuttavia, i suddetti principi non assumono efficacia normativa diretta, ma sono qualificabili quali regole tecniche necessarie per la corretta interpretazione ed integrazione delle disposizioni civilistiche in materia di bilancio. Dalla valenza giuridica dei principi contabili nazionali discende, a maggior ragione, l'inidoneità della prassi aziendale ad essi sottostante, e in specie di quella utile a regolare la rilevazione in bilancio della fiscalità differita per riporto delle perdite, al fine di fondare la pronuncia sulla dichiarazione dell'illecito di falsa rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, in violazione dell'art. 2423 c.c. Sussiste, peraltro, (anche) un interesse del Fisco a sindacare e valutare la rilevazione in bilancio del "credito" per imposte anticipate, al fine di riportare la tassazione alla effettiva capacità contributiva prodotta dalla società sulla base della regola della competenza economica e di consentire il riporto della (conseguente) perdita fiscale nei periodi d'imposta successivi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 84 del TUIR n. 917/1986. L'esistenza di perdite fiscali riportabili in futuro, dal punto di vista civilistico e della prassi aziendale, può tradursi nell'iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate soltanto in presenza di determinati presupposti stabiliti dai principi contabili nazionali, tra cui, in particolare, la ragionevole certezza che la perdita fiscale venga assorbita da redditi futuri imponibili. Tuttavia, i suddetti principi non assumono efficacia normativa diretta, ma sono qualificabili quali regole tecniche necessarie per la corretta interpretazione ed integrazione delle disposizioni civilistiche in materia di bilancio. Dalla valenza giuridica dei principi contabili nazionali discende, a maggior ragione, l'inidoneità della prassi aziendale ad essi sottostante, e in specie di quella utile a regolare la rilevazione in bilancio della fiscalità differita per riporto delle perdite, al fine di fondare la pronuncia sulla dichiarazione dell'illecito di falsa rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, in violazione dell'art. 2423 c.c. Sussiste, peraltro, (anche) un interesse del Fisco a sindacare e valutare la rilevazione in bilancio del "credito" per imposte anticipate, al fine di riportare la tassazione alla effettiva capacità contributiva prodotta dalla società sulla base della regola della competenza economica e di consentire il riporto della (conseguente) perdita fiscale nei periodi d'imposta successivi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 84 del TUIR n. 917/1986. The existence of tax losses that can be carried forward in the future, by the point of view of civil law and business practice, can result in the registration of deferred tax assets in the accounting statements only in the presence of certain conditions established by the national accounting standards, including, in particular, the reasonable certainty that the tax loss will be absorbed by future taxable income. However, the national accounting standards do not have a direct legal effect, but can be qualified as technical rules necessary for the correct interpretation and integration of the civil law regulations concerning accounting. By the legal value of the national accounting standards, it derives the inability of the business practice underlying them, and in particular that useful to regulate the registration in the accounting statements of the deferred taxation due to the carry-over of losses, to base the ruling on the unlawful misrepresentation of the company's equity and financial situation, in violation of Art. 2423 of the Italian Civil Code. Moreover, there is (also) an interest of the tax authorities in reviewing and assessing the registration of the "credit" for deferred tax assets in the accounting statements, in order to return taxation to the company's actual ability to pay on the basis of the competence rule and to allow the (consequent) fiscal loss to be carried forward to subsequent tax periods, in compliance with the conditions laid down in art. 84 of Law no. 917/1986.




SICI: 0391-5239(2021)96:3/4<843:SFDPRD>2.0.ZU;2-B

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