Titolo:
Insegnanti di religionePeriodico:
Quaderni di diritto e politica ecclesiasticaAnno:
2013 - Fascicolo:
3 - Pagina iniziale:
711 - Pagina finale:
724Ai fini concorsuali, l'insegnamento della religione costituisce a tutti gli effetti una esperienza docente di cui l'Amministrazione, nell'ambito della propria discrezionalità , deve tenere conto al pari di quella acquisita in altre materie, senza che ciò implichi la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, merito e capacità . Infatti, la Legge Organica sull'Educazione n. 2 del 2006, rinviando agli Accordi con la Chiesa cattolica e con gli altri culti, non innova in punto e quindi la materia di "religione e storia delle religioni" ha la stessa considerazione delle altre materie. Inoltre, i professori di religioni sono professori a contratto ma pur sempre nel rispetto dei principi di uguaglianza, merito e capacità ; invero, il fatto che la contrattazione di tali docenti sia subordinata alla previa dichiarazione di volontà dell'autorità ecclesiastica non riguarda l'esperienza di insegnamento, ma l'accesso alla funzione.
SICI: 1122-0392(2013)3<711:IDR>2.0.ZU;2-5
Testo completo:
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http://www.mulino.it/doi/10.1440/75893Esportazione dati in Refworks (solo per utenti abilitati)
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