Clausole inique nei contratti stipulati tra imprese/ a cura di Ugo Draetta Nicoletta Parisi. - Milano : Angeli ©2002. - 79 p. ; 23 cm. | |
La riforma del 1993 chiede all'ente camerale di vegliare sugli "interessi generali dei sistema delle imprese" svolgendo una funzione di garanzia in relazione al corretto funzionamento delle regole dei mercato dunque anche intervenendo là dove si determina una situazione di disparità dei potere contrattuale come riflesso del diverso grado di potere economico delle parti. In questo contesto si inserisce il rapporto che si pubblica frutto di una ricerca affidata dalla Camera di Commercio di Milano alla Facoltà di Scienze politiche dell'Università Cattolica di Milano volto a rilevare attraverso l'esame della prassi l'utilizzo di clausole inique nei rapporti contrattuali fra imprese in particolare nei settori della subfornitura e dei contratti di tour operator. Dall'indagine emerge con tutta chiarezza la duplice vocazione delle Camere di Commercio. Chiamate a svolgere un'insostituibile funzione di "cerniera" fra mondo economico e "legislatore" nazionale e internazionale/sovranazionale esse anzitutto filtrano la disciplina giuridica realmente radicata nel contesto sociale contribuendo così alla codificazione degli usi. Ciò facendo esse sono in grado di valutare anche la vessatorietà (nei rapporti busíness to consumer) ovvero la iniquità (nei rapporti busíness to busíness) delle clausole contrattuali ed evitare attraverso un'attività puntuale di verifica di esse il radicarsi di usi che nuocciano a quei princììpi di sviluppo e di mercato concorrenziale che sono a fondamento di una matura e consapevole attività economica. È così pienamente valorizzato il ruolo di autorità di regolamentazione dei mercato che la Camera di Commercio è chiamata a ricoprire.
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